Riduzioni per le Utenze Non Domestiche e utenze non Stabilmente Attive.

Ultima modifica 28 aprile 2022

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20 % per i locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte utilizzati per un periodo non superiore ai sei mesi annui limitatamente alla parte inutilizzata, quali a titolo esemplificativo stabilimenti balneari, circoli velici, spiagge attrezzate, chioschi temporanei ed assimilati.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. A norma del comma 659 art. 1 L. 147/13, si applica una riduzione sulla superficie imponibile pari al 50% per le aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente.

4. Riduzione del 20% per le case famiglia presenti sul territorio.

5. Riduzione del 10% per le attività commerciali (esercenti) già esistenti e per le nuove attività commerciali (esercenti) che dimostrino di aver ristrutturato e/o adeguato normativamente il proprio locale nel corrente anno per una spesa superiore a 10.000€, con un massimo di 1.000€ di detrazione per l’anno di riferimento. Sono escluse le attività commerciali con video poker, slot machine, locali scommesse e/o con gioco d’azzardo.

6. Riduzione del 50% per chi avvia un’attività commerciale (esercenti) nel corrente anno ed assume almeno il 50% dei dipendenti che siano residenti nel Comune con contratto a tempo indeterminato, per un massimo di 2.000 € di detrazione per l’anno di riferimento. Sono escluse le attività commerciali con video poker, slot machine, locali scommesse e/o con gioco d’azzardo.

7. Immobili sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete: riduzione del 100% della parte variabile e 30% della quota fissa.

8. Beni immobili di proprietà comunale oggetto di progetti di valorizzazione ai sensi della -deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31/05/2016 e deliberazione della Giunta Comunale n. 83 dell'8/04/2016: riduzione del 60% per i primi 5 anni di concessione, riduzione del 30% per i successivi 5 anni di concessione.

9. Con Regolamento Comunale per l’applicazione TARI a favore delle aziende per progetti sociali di interesse pubblico, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 30/11/2015 sono definiti i parametri di scelta di tali progetti e le relative detrazioni, da  concedere ad aziende che svolgono attività produttive ed industriali che collaborano con il Comune per progetti sociali o di interesse pubblico.

10. Si stabilisce la costituzione di un fondo per il valore massimo di € 25.000 per definire detrazioni da concedere ad alberghi diffusi ed altre strutture ricettive extralberghiere ( ai sensi del Regolamento Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 16 – Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere e successive modifiche) che svolgono attività nel Comune di Pomezia, da definire in dettaglio attraverso Deliberazione della Giunta Comunale.

11. Riduzione del 30% per gli esercenti e i distributori che hannoaderito alla sperimentazione di cui al D.M. 3.7.2017 n.142“ Regolamento recante lasperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologiedi imballaggi destinati all'uso alimentare, ai sensi dell'articolo219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Al fine di usufruire di tale riduzione:

  • gli imballaggi dovranno rispondere alle caratteristiche di cui all’art. 1 comma 2 del D.M. 3.7.2017 n.142;
  • gli esercenti dovranno generare un minimo annuo di 7.000 vuoti a rendere su cauzione, nello specifico di imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiature, ristoranti, bar e altri punti di consumo di cui all'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • i distributori dovranno generare un minimo annuo di 20.000 vuoti a rendere su cauzione, nello specifico di imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiature, ristoranti, bar e altri punti di consumo di cui all'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Gli interessati dovranno esibire in allegato alla dichiarazione:

  • autocertificazione attestante l'iscrizione nelregistro degli operatori della filiera aderenti alla sperimentazione di cui all'art 5 comma 2 del D.M.142 del 3 luglio 2017;
  •  o in alternativa autocertificazione di possesso di attestato di benemerenza di cui all'art 5 comma 3 del D.M.142 del 3 luglio 2017;

Apposito formulario o documentazione equivalente da cui si evince la resa nei quantitativi sopra evidenziati, considerando che tali quantitativi dovranno essere generati sia dai dagli esercenti che dai distributori, i quali ultimi potranno usufruire di un'unica riduzione annua senza possibilità di cumulo con ulteriori resi;
gli esercenti ed i distributori dovranno presentare la descritta documentazione, risultante alla data del 31 gennaio dell'anno successivo a quello a cui la documentazione si riferisce, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IUC.
Qualora spettante, la detrazione verrà applicata alla scadenza della prima rata utile, successivamente alla presentazione della documentazione.
La riduzione di cui al presente comma, verrà riconosciuta fino ad esaurimento del fondo appositamente costituito in bilancio per l'annualità di riferimento.


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