Canone concordato

Ultima modifica 4 maggio 2022

COS'E' IL CANONE CONCORDATO

Un contratto di affitto a prezzi calmierati regolato da un accordo territoriale tra le principali organizzazioni rappresentative dei proprietari di immobili e le principali associazioni sindacali degli inquilini. Tali accordi locali fissano i criteri di stipula: tipo di contratto (agevolato, transitorio, per universitari), durata, rinnovo, importo canone, aggiornamento ISTAT, clausole di rescissione, oneri accessori, uso e consegna, ripartizione spese, modifiche e migliorie, esigenze particolari del locatore/inquilino, varie ed eventuali. Quindi, il territorio comunale viene suddiviso in zone urbane omogenee, cioè delle aree aventi caratteristiche simili per valori di mercato, dotazioni infrastrutturali (trasporti pubblici, verde pubblico, servizi scolastici e sanitari), tipologie edilizie (categorie e classi). Per ogni area gli Accordi territoriali devono prevedere un valore minimo e un valore massimo del canone considerando la categoria catastale, lo stato manutentivo dell'immobile, eventuale/i pertinenze/i, presenza di spazi comuni, dotazioni di servizi tecnici, presenza di mobilio. In base a tutti questi parametri viene, pertanto, determinato il canone annuo o mensile che va indicato nel contratto. Una volta concluso e firmato dalle parti, l'Accordo territoriale viene pubblicato e messo a disposizione di tutti i soggetti che desiderano stipulare questa forma di contratto.


IL CANONE CONCORDATO A POMEZIA

Con riferimento alla Legge 431/98 e al D.M. 16/01/2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 03/09/2019 con nota prot.82934 le Organizzazioni di inquilini e proprietari immobiliari, hanno trasmesso il nuovo accordo territoriale sul canone concordato che sostituisce il precedente depositato in data 19/06/2014 con nota prot.54792.

Di seguito i punti principali contenuti nell'accordo territoriale:

a) CONTRATTI AGEVOLATI
- Ai sensi del D.M. 16 gennaio 2017, art.1, comma 2, il territorio del Comune di Pomezia viene suddiviso in aree omogenee, definite alla data odierna dalla ripartizione in microzone realizzata dall'OMI/Agenzia delle Entrate, salvo quanto rettificato nelle mappe allegate all'accordo (Allegato 1 – Zone del Comune e fasce di oscillazione);
- La durata contrattuale minima è di tre anni prorogabile per altri due;
- Nella definizione del canone effettivo di locazione, come da DM 16 gennaio 2017, collocato fra il valore minimo e massimo delle fasce di oscillazione di cui all'Allegato 1 le parti contrattuali, assistite – a loro richiesta – dalle rispettive organizzazioni firmatarie del presente accordo, tengono conto degli elementi oggettivi e dei criteri di cui all'Allegato 2A (Elementi oggettivi per la determinazione del canone) e all'Allegato 2/B (scheda di determinazione canone concordato).
- Le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Per i contratti non assistiti , anche con riferimento alle agevolazioni fiscali, è rilasciata attestazione alla parte richiedente da una organizzazione della proprietà edilizia o da una dei conduttori firmataria dell' Accordo, tramite la elaborazione e la consegna del modello Allegato 3/A all' Accordo (attestazione unilaterale), oppure rilasciata congiuntamente dalle rispettive organizzazione della proprietà edilizia dei conduttori firmatarie del presente Accordo, tramite l'elaborazione e la consegna del modello Allegato 3/B all' Accordo (attestazione bilaterale) o del verbale di accordo di cui al Regolamento allegato E al DM 16 gennaio 2017;
- I contratti saranno stipulati usando obbligatoriamente i modelli allegati al DM 16 gennaio 2017 riportati in allegato all'Accordo e denominati Allegato 4a  e Allegato 4b ;

b) CONTRATTI TRANSITORI
- I contratti di natura transitoria hanno durata non superiore a 18 mesi;
- Tali contratti sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari o dei conduttori per fattispecie – con particolare riferimento a quelle derivanti da mobilità lavorativa e connesse allo studio, all'apprendistato e formazione professionale, all'aggiornamento ed alla ricerca di soluzioni occupazionali – individuate dall'Accordo di cui trattasi.

c) CONTRATTI INTEGRATIVI  
- La contrattazione integrativa con la grande proprietà immobiliare di cui all'art.1 comma 5 DM 16/01/2017 farà riferimento ai valori dal minimo della fascia A al medio della fascia B, con variazioni in diminuzione o in aumento della stessa, in presenza di situazioni di evidente degrado di maggior pregio.

d) ONERI ACCESSORI  
- Per i contratti regolati dal presente Accordo e dagli Accordi integrativi è applicata la Tabella degli oneri accessori di cui all'Allegato 5.   

L' Accordo ha validità triennale a decorrere dalla data di protocollo presso il Comune di Pomezia: 03/09/2019

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO E FASCE DI OSCILLAZIONE

CANONE
 

 DURATA CONTRATTUALE

La durata contrattuale minima è di tre anni. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due anni ai sensi dell'art.2 comma 5 L.9 dicembre 1998, n.431.
Solo ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all'allegato 1 potranno subire , nei valori minimi e massimi, un aumento del 7% per i contratti di durata 4 anni, dell'8 % per i contratti di durata 5 anni e del 9% per una durata di 6 o più anni, a valere per l'intera durata contrattuale.


AGEVOLAZIONI FISCALI - IMU

I contratti agevolati, a fronte di un canone inferiore a quello medio di libero mercato, usufruiscono di agevolazioni fiscali:

E’ prevista una riduzione dello 0.6 ‰ dell’aliquota deliberata per le seconde case possedute da persone fisiche, che vengono messe in locazione a regime concordato ed utilizzate come abitazione principale. Sono esclusi da tale beneficio gli immobili posseduti da persone giuridiche. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 6 dell’art.13 del DL 201/2011, e’ ridotta al 75%. Per le seconde case possedute da persone fisiche , che vengono messe in locazione a regime concordato ma non utilizzate come abitazione principale, e’ prevista la sola riduzione al 75% dell’imposta calcolata con aliquota piena.


 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Le parti sottoscriveranno i contratti individuali di locazione a canone calmierato secondo i contratti tipo allegati all'accordo territoriale per il Comune di Pomezia. Il contratto, così siglato, andrà registrato presso l'Agenzia delle Entrate.
Per qualsivoglia informazione in merito, si indicano i recapiti  delle Associazione firmatarie dell'accordo:

- ANIAINQUILINI – Viale Beethoven n.63 00144 Roma segreterianazionale@aniainquilini.it  Tel. 06.58310827 – 06.58364079 – 06.58364079
A.N.P.U. - Via Pietro Avitabile 6 - 00126 Roma - associazioneanpu@gmail.com  - 3287384667  
APPC - Viale Eritrea, 91- 00199 Roma - info@appcroma.it - 06.86201168;
- ARPE - Via San Nicola da Tolentino, 21 - 001887 Roma -segreteria@arpe.roma.it - 06.485611;
- ASPPI - Via Carlo Alberto, 4 - 00185 Roma -asppiroma@asppiroma.it - 06.4465573;
- CONFAPPI - Via Aniene, 10 - 00198 Roma -info@confappi.it - 06.88651432;
- CONFEDILIZIA - Via Ulpiano, 47 - 00193 Roma-confediliziaroma@hotmail.com 06.6896168/170;
- CONIA – via Arganini 19, Milano –conianazionale@gmail.com - 02.66101162;
- FEDER CASA - Via Niso, 21 - 00181 Roma -info@feder-casa.it - 06.78851344;
- SAI CISAL – via Cristoforo Colombo 115 – 00147 Roma –info@saicisal.it 06.88816385;
- SICET - Via Napoleone III, 6 - 00185 Roma -romaelazio@sicet.it - 06.4940935;
- SUNIA - Via Galilei, 55 - 00185 Roma-suniaprovincialediroma@yahoo.it – 06.70450383;
- UNIAT - Via Po, 162 - 00198 Roma-uniatnazionale@gmail.com – 06.97606677;
- UNIONCASA – via Riccardo Grazioli Lante n.78 00195 Roma (RM) –roma@unioncasa.org – 06.3728222 – 06.37511566
- UNIONE INQUILINI – via Cavour n.101 00184 Roma – roma@unioneinquilini.it – 06.4745711;
UNIONE INQUILINI di Roma -Sportello di POMEZIA - via Roma n. 7 00071 Pomezia uipomezia@gmail.com - 388.7982156
- UPPI - Via Ofanto, 18 - 00198 Roma -uppi.roma@tiscali.it - 06.8557279 ;


ALLEGATI


Cookie
Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie. Per maggiori informazioni consulta la Cookie Policy