Descrizione
Firmata dal Sindaco Veronica Felici l’ordinanza che prevede il divieto di utilizzo di artifizi pirotecnici in occasione delle festività natalizie e del capodanno 2026
dal 10 dicembre 2025 alle ore 24.00 del 06 gennaio 2026
al di fuori degli spettacoli di professionisti autorizzati di cui all'articolo 4 del D.Lgs., 29 luglio 2015, n. 123, nei luoghi pubblici o anche in luoghi privati se in tale ultima ipotesi vi siano ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici e su luoghi privati di proprietà di terzi:
1. il divieto di usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ed in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, ascrivibili alla categoria F3, di cui all'articolo 3 del D. Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 e comunque dei cosiddetti "fuochi di libera vendita" o "declassificati" che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo rauti o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, ecc.) esclusi i prodotti delle categorie Fl e F2, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili;
2. il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'articolo 57 TULPS;
3. il divieto di impiego di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati.
Le violazioni alle suddette prescrizioni, ove il fatto non costituisca reato, saranno punite ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
RACCOMANDA
a) di acquistare i fuochi artificiali "esclusivamente" presso gli esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita aventi marcatura "CE";
b) di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesploso, né tantomeno di provare a riaccenderli;
c) agli esercenti la patria potestà di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplodenti, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da utilizzo improprio o maldestro.
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Ultimo aggiornamento: 10 dicembre 2025, 21:07