Fase 2, ordinanza della Regione Lazio. Attività motoria e sportiva consentita da mercoledì 6 maggio.

Pubblicato il 3 maggio 2020 • Emergenza

La nuova ordinanza della Regione Lazio posticipa di 2 giorni la possibilità di praticare attività sportiva e motoria all’aperto. Nel dettaglio, a partire dal 6 maggio, è consentito:
- l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali;
- l’attività motoria e sportiva all’aperto in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. È consentito per tali attività lo spostamento individuale solo in ambito provinciale. 

“Da domani 4 maggio saranno riaperte le aree cani, le aree verdi non recintate, il cimitero comunale e le isole ecologiche – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – Sarà consentito per le attività di ristorazione e bar il servizio da asporto, sempre nel rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramento. Saranno inoltre consentiti, come previsto dal DPCM del 26 aprile, gli spostamenti per visitare i congiunti. Palazzo Chigi ha specificato che per ‘congiunti’ si intendono: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo (fidanzati), nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge). Non sono consentite visite agli amici. Per le attività sportive e motorie sarà invece necessario attendere mercoledì 6 maggio, come da nuova ordinanza regionale”.  

Con riferimento alle attività economiche e commerciali, sono consentite le seguenti attività:  
a. per le concessioni con finalità turistico ricreative che insistono sul demanio marittimo e sul demanio lacuale e relative aree di pertinenza, nonché per le strutture ricettive all’aria aperta, l’accesso alle strutture e agli spazi aziendali è consentito esclusivamente al personale impegnato in attività di manutenzione, vigilanza, pulizia, anche con mezzi meccanici, e sanificazione, anche degli arenili, ivi comprese le attività di allestimento, compreso il montaggio e la manutenzione delle strutture amovibili.
b. nell'ambito delle attività di cantieristica navale, la "consegna di magazzino", nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all'ormeggio o comunque finalizzate alla consegna.
c. lo spostamento, nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio comune o nei comuni dove sono i natanti o le unità diporto di proprietà, per lo svolgimento, per non più di una volta al giorno, delle sole attività di manutenzione, riparazione, e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, da parte dell’armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro;
d. nell'ambito delle attività di rimessaggio, delle marine o nei luoghi appositamente attrezzati, in considerazione delle esigenze di tutela del bene che potrebbe essere esposto a danni irreparabili in ragione di una carente attività manutentiva e di conservazione, l’attività di manutenzione dei natanti e imbarcazioni da diporto, nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all'ormeggio; i rimessaggi e le marine che hanno in deposito le imbarcazioni, nelle aree di manutenzione devono osservare l’obbligo di rispetto delle normative di settore e di ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l'accesso ai non addetti ai lavori
e. la vendita delle calzature per bambini sia all’interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini sia nei negozi specializzati in calzature per bambini;
f. l’attività dei restauratori purché svolta in cantiere (con il pieno rispetto delle specifiche di cui all’allegato 7 del DPCM del 26 aprile 2020) o in laboratorio, fermo restando il pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19;
g. l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza, nella modalità “consegna animale per toelettaturaritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale;
h. l’attività di allevamento e di addestramento di animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Leggi l'ordinanza: http://www.comune.pomezia.rm.it/coronavirus_comunicati


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