

L'istituto dell'adozione ha per fine quello di soddisfare il diritto di ogni bambino ad avere una famiglia. L'adozione non può essere considerata un diritto degli adulti, i quali con la presentazione della domanda dichiarano la loro disponibilità ad accogliere un bambino e chiedono di essere riconosciuti idonei a ciò.
Adozione nazionale
L'istituto dell'adozione nazionale garantisce un nucleo familiare al minore la cui famiglia non sia in grado di provvedere alla sua crescita ed alla sua educazione, non per cause legate alla sola condizione di indigenza.
I minori, per i quali sia accertata la situazione di abbandono, vengono dichiarati in stato di adottabilità dal Tribunale per i minorenni.
Accertato che il minore è in stato di abbandono, inizia la procedura adozionale che ha come obiettivo quello di individuare la coppia genitoriale che meglio possa rispondere alle esigenze del minore.
Al termine del procedimento dichiarativo di adozione, l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti e riceve uno status giuridico stabile e definitivo di figlio a tutti gli effetti del nuovo nucleo familiare.
è necessario inviare richiesta scritta al:
Tribunale dei Minori di Roma
Indirizzo: Via Dei Bresciani, 32 - 00186 Roma,
Tel.: 06/68892766
I servizi sociali si occuperanno di valutare l'idoneità all'adozione dei richiedenti.
Adozione internazionale
Le competenze in materia di adozioni internazionali previste dalla Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993, ai sensi della Legge 31 dicembre 1998, n. 476 sono della:
Commissione per le Adozioni Internazionali
Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Indirizzo: Largo Chigi, 19 00187 Roma
Tel: 0667791 (centralino)
Fax: 0667792165
e-mail: cai.segreteria-enti@palazzochigi.it