
Nell'ordinamento italiano il vicesindaco è un componente della giunta comunale, nominato dal sindaco, che, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), lo sostituisce in caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione dall'esercizio della funzione. Inoltre il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, sino alla elezione del nuovo sindaco. In tutti questi casi il vicesindaco esercita anche le funzioni spettanti al sindaco in qualità di ufficiale del Governo.
Alle funzioni vicarie del sindaco il vicesindaco cumula quelle di assessore e, come tale, riceve normalmente dal sindaco la "delega" per talune materie o atti.
La figura del vicesindaco è stata introdotta dell'art. 16, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81.